Sull’interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell’azione penale

Autori

  • J. Llobell

DOI:

https://doi.org/10.1400/218096

Parole chiave:

Azione penale, prescrizione, interruzione, sospensione, favor rei.

Abstract

Il termine di prescrizione dell’azione penale previsto direttamente dal CIC (can. 1362 § 1) e dal CCEO (can. 1152 § 2) è piuttosto breve. Inoltre, la legge non definisce esattamente gli istituti dell’interruzione e della sospensione della prescrizione per effetto dell’avvio del procedimento penale, sia che esso si svolga in via giudiziale o amministrativa. Di conseguenza il “favor rei” porta a concludere, in pratica, che non si verifichi alcuna interruzione o sospensione della prescrizione prima della pronuncia del provvedimento giudiziale o amministrativo di condanna passato in giudicato (eseguibile). Questo stato di cose, oltre che sorprendente, sembra ingiusto poiché dei veri delitti possono facilmente rimanere impuniti a motivo della prescrizione, la quale infatti può maturare mentre è in corso il procedimento penale in prima o in seconda istanza. Una tale congiuntura, che va a danno del “bonum commune Ecclesiae”, può essere modificata solo dal legislatore, il quale potrebbe sia ampliare i termini di prescrizione dell’azione penale, sia stabilire con chiarezza i casi in cui la prescrizione si verifica e il modo di applicarla.

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Pubblicato

2013-12-15

Fascicolo

Sezione

Dottrina

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