TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – Nullitatis Matrimonii; Praeiud.: Querelae nullitatis – Decretum Turni – 26 novembre 2024 – Erlebach, Ponente
con commento di Paweł Labuda, Le notifiche degli atti giudiziari e il concetto del diritto di difesa
DOI:
https://doi.org/10.19272/202508602009Parole chiave:
processo di nullità del matrimonio, nullità della sentenza ob ius defensionis denegatum, dimensione privata del diritto di difesa, notifica, intimazione degli atti giudiziariAbstract
Uno dei capisaldi del processo contenzioso canonico è il principio del contradittorio, il quale, declinato a sua volta nelle successive disposizioni del giudice, concedenti alle parti le singole facoltà processuali, corrisponde al loro diritto di difesa. Il contraddittorio può essere inteso come dimensione pubblica del diritto di difesa, ovvero come dovere del giudice di concedere alle parti nel giudizio le singole facoltà che a loro spettano in concreto, mentre il diritto di difesa nella sua dimensione privata o soggettiva esiste nella prospettiva della parte, titolare delle singole facoltà che permettono di esercitare in concreto il diritto di difesa o, eventualmente, di rinunciare al suo esercizio.
La dimensione pubblica del diritto di difesa implica, tra l’altro, l’obbligo di una corretta intimazione degli atti giudiziari. Quindi al giudice spetta anche reagire adeguatamente alle irregolarità relative alle notifiche degli atti in modo tale che siano garantiti i diritti dei contendenti e le esigenze della celerità non prendano il sopravvento sui diritti delle parti.
Il ‘fumus nullitatis’ di una sentenza dichiarativa di nullità matrimoniale non permette di emettere il decreto di esecutività, ma impone l’istituzione della querela di nullità.
